Quindi, sono, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi a costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia. Inoltre non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
( Riferimento art. 30 “Semplificazioni in materia edilizia” comma e) del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)