
Ma quando è frazionabile l’incarico di Progettazione e Direzione Lavori? E’ quanto richiesto al Servizio Supporto Giuridico del Mit da una Stazione Appaltante che richiede se sia legittimo e non configuri un frazionamento artificioso, l’affidamento diretto del solo progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE),da quello di Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori. Il primo incarico sarebbe sotto soglia e quindi anche in affidamento diretto, mentre cumulando i due servizi, l’importo sarebbe sopra soglia comunitaria e quindi da affidarsi con gara. La risposta del Servizio di Supporto Giuridico del Mit elaborato con risposta con codice identificativo 4139 del 2.3.2026 ha evidenziato come “L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni sin gola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta ed pertanto vietato il frazionamento se le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. (…) il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico. Per cui come illustra il parere, è illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente.
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