giovedì, Marzo 28, 2024

STAZIONI APPALTANTI:acquisizione del Durc e dell’ autocertificazione

Le modalità di acquisizione del Durc sono state chiarite mediante la circolare n°12 del l’1.6.12 a cura del Ministero del Lavoro.

In particolare, ai sensi della predetta circolare, abbiamo provveduto a estrapolare le seguenti, concise, indicazioni:

  • Tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute all’acquisizione per via esclusivamente telematica, del Durc sia per lavori pubblici che per lavori privati;
  • Il Durc può essere richiesto dai privati, e lo stesso potrà essere utilizzato nei rapporti tra privati e per lavori di carattere privati.
  • In caso, di Durc per lavori perivati, allo stesso le Casse Edili dovranno apporre sulla certificazione, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000)” e lo stesso sarà pertanto nullo per lavori di altro genere.
  • L’acquisizione del Durc è obbligatorio per le predette Amministrazioni sia per le Imprese affidatarie, esecutrici, per i lavoratori autonomi;
  • L’autocertificazione del Durc è ammissibile soltanto nei casi di forniture e servizi fino a 20.000 euro, non è ammissibile in tuttigli altri casi;
  • A partire dall’1.7.2013 la consegna del Durc avverrrà soltanto tramite PEC con dismissione di posta a supporto cartaceo;
  • Qualsiasi dichiarazione di correntezza contributiva rilasciato anche dalle Casse Edili non potrà in alcun modo sostituirsi al Durc;
  • Il Durc per lavori pubblici ha una validità di tre mesi
  • Va acquisito un DURC per ogni tipologia di procedura di selezione del contraente, che ha validità trimestrale;
  • La stessa validità trimestrale è quella per  il DURC che viene emesso al fine della verifica  delle autocertificazioni presentate ex DPR n. 445/2000 che attesta sia la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta.
  • Il DURC rilasciato per i casi di procedura di selezione del contraente ovvero per la verifica delle autocertificazione  può essere, altresì, utilizzato dalla Stazione Appaltante ai fine  della medesima procedura di selezione, sia per l’aggiudicazione ed anche per la sottoscrizione del contratto.
  •  per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione – fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto

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