
In questa sezione, stiamo trattando in più puntate, le principali novità introdotte dal primo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 con l’acronimo di .D. Lgs 19.4.2017 n°56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
In questa nona puntata valuteremo le novità introdotte all’ Art. 30. (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D Lgs 50/2016, nel quale sono stati introdotti i seguenti commi riportati nel testo del D. Legislativo suddetto.
E’ stato introdotto il nuovo comma 5 bis che è il seguente:
5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.




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