giovedì, Settembre 12, 2024

SPECIALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: NOVITA’ sono variati i motivi di esclusione dalle gare.

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I motivi di esclusione dalle procedure di scelta del contraente, di un operatore economico o un suo subappaltatore, si applica nei casi in cui ci sia condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

  • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni;
  • per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
  • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile
  • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo
  • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
  • del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Ancora vanno considerati i seguenti motivi di esclusione:

  1. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
  2. Quando un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In tal caso ricordiamo anche che tale norma non si applica qualora l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Poi ci sono le seguenti cause di esclusione dovute ad altri fattori per i quali le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione un operatore economico, o un subappaltatore:

  • qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione,
  • la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
  • qualora la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse;
  • una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto;
  • che l’operatore economico è stato soggetto ad una sanzione interdittiva;
  • nel caso in cui l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC risulta sospeso per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione.

Leggi o scarica gratuitamente  Il Decreto Legislativo n°50 del 2016 ed anche gli ALLEGATI al D.Lgs 50-2016

Se vuoi saperne di più leggi Nuovo codice degli appalti: le novità per i professionisti tecnici

 

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