sabato, Settembre 5, 2026

NUOVO CODICE APPALTI: l’accordo di collaborazione l’alternativa alle riserve delle Imprese?

accordo di collaborazione

Un nuovo istituto è previsto dal correttivo al codice dei Contratti, dall’Allegato II. 6 bis – l’accordo di collaborazione introdotto al comma 3 dell’articolo 82-bis. Lo stesso è un l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture. La collaborazione persegue gli obiettivi da raggiungere mediante i soggetti presenti nei cantieri, per raggiungere i risultati proposti dalla Stazione Appaltante.
I soggetti che possono essere coinvolti nell’accordo di collaborazione sono:
la stazione appaltante, ed il R.U.P;
l’appaltatore;
sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori coinvolti nella fase di esecuzione dell’appalto.
La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad
aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, e accordo di collaborazione prevede
a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i
corrispondenti impegni delle parti;
b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;
c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie
relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;
d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei
compiti conferiti a ciascuna parte;
e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi
f) meccanismi di operatività;
g) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;
h) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo.

Lo stesso accordo di collaborazione, può prevedere meccanismi di premialità, connessi al
raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell’accordo di collaborazione se previsti
nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
In particolare

  1. Le premialità possono consistere:
    a) nell’inserimento degli operatori economici aderenti all’accordo di collaborazione negli
    elenchi e negli albi per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture
    b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
    c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione,
    determinati dalla stazione appaltante;;
    d) in premi reputazionali consistenti nell’attribuzione di criteri premiali per le successive
    procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del codice.

Lo stesso accordo potrebbe essere un’alternative alle riserve dell’impresa poiché l’accordo di collaborazione, impegna le parti, a risolvere mediante gli strumenti collaborativi previsti dall’accordo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell’accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, lo stesso accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione.

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