giovedì, Settembre 12, 2024

GESTIONE APPALTI: Durc irregolare cosa devono fare le Stazioni Appaltanti con gli Appaltatori e Subappaltatori

Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa devono fare le stazioni appaltanti qualora si dovessero trovare di frionte ad un Durc non regolare riguardante un appaltatore.

Ebbene la circolare n3 del 16.2.12  di detto Ministero, ha chiarito quanto riportato dall’articolo 4 del Dpr 207/2010, in tema di potere sostitutivo delle Stazioni Appaltanti in caso di irregolarità contributive dell’Appaltatore.

In particolare, viene dato mandato alle Stazioni Appaltanti ed ai Rup di trattenere la somma di cui all’inadempienza previdenziale dell’Appaltatore  (o del subappaltatore)  sul certificato di pagamento spettante per il pagamento dei lavori.

Pertanto con questa somma saranno pagate le inadempienze previdenziali.

Inoltre, come precisa la suddetta circolare, la trattenuta di detta somma dal certificato di pagamento sarà effettuata dopo aver trattenuto lo 0,5% previsto dall’articolo 4 comma 3 del Dpr 207/2010.

Ricordiamo che quest’ultima trattenuta sul globale dei lavori, può essere svincolata dopo il collaudo finale e soprattutto a seguito di presentazione di un Durc regolare.

Il pagamento delle inadempienze dell’Appaltatore,  saranno operative anche nel momento in cui le stesse servano a colmare solo una parte dell’importo della violazione previdenziale.

Una precisazione importante riguarda le inadempienze dei Subappaltatori, le quali possono essere sanate dalla Stazione Appaltante, solo nel momento in cui l’Appaltatore ha attivato l’intervento per irregolarità del Durc e chiaramente il valore trattenuto può riguardare solo l’importo dovuto dall’Appaltatore al Subappaltatore.

E’ da tener presente, infine, che spetta alla Stazione Appaltante fare una comunicazione preventiva all’Ente in cui si comunichi l’intenzione di volersi sostituire all’originario debitore mediante un preavviso di pagamento.

Questo porterà l’Ente previdenziale interessato, a redigere un ricalcolo dei debiti dell’Appaltatore (o Subappaltatore) ai fini di rimodulare i crediti di quest’ultimo, qualora sia intervenuta qualche altra Stazione Appaltante per il ripianamento degli stessi seppur parziale.

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