In tema di varianti il D.L.70/2011 ha posto dei limiti temporali per alcune modifiche che aveva introdotto la il D.L. 70/2011.
In particolare sia per le varianti disciplinate dal comma 3 dell’articolo 132 del D.Lgs 163/06 ovvero quelle nell’ambito del 5%, disposte dal Direttore dei Lavori per l’interesse della Stazione Appaltante.
Le stesse, sono volte a far fronte a miglioramenti funzionali, i cui importi vanno finanziati mediante il 50% dei ribassi d’asta ottenuti.
Anche per le varianti di cui al comma 3 dell’articolo 169 del D.Lgs 163/06 che rientrino nel finanziamento dei lavori ovvero nel 50% dei ribassi d’asta non necessitano di approvazione di organi superiori (Cipe etc).
Per ambedue, tali tipologie di varianti, le suddette norme sono valide soltanto per i contratti stipulati a partire del 14 maggio 2011.
E’ quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 44 del D.L.201/2011