Con il comunicato dell’Anac del 17.3.2015, si è proceduto ad un riordino delle modalità di trasmissione a detta Autorità delle varianti in corso d’opera.
Ricordiamo anche che, tale trasmissione è in ottemperanza all’ art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014.
Lo stesso, ricordiamo, ha introdotto l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di trasmettere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le varianti in corso d’opera per i contratti pubblici di lavori.
Ricordiamo altresì che l’ambito di applicazione del suddetto obbligo (con trasmissione della documentazione prevista dall’art.37, comma 1, legge n.114/2014), si applica qualora ricorrano i seguenti casi:
- l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28 del d.lgs. n.163/2006 e quindi superiore alla soglia di euro 5.186.000 per i lavori;
- la variante sia superiore al 10 % dell’importo del contratto originario;
Instituito altresì un modello per poter fare materialmente l’invio dati: è definito “modulo di trasmissione delle varianti (All.I)” al fine di rendere immediato per il Rup la selezione degli atti da trasmettere.
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