domenica, Settembre 8, 2024

LAVORI PUBBLICI : da una bozza del Decreto semplificazioni una serie di novità…. sarà Legge?

 

Bauplan / Construction plan

 

 

 

 

In data 13.6.14 è stato redatto dal Ministro della Pubblica Amministrazione una bozza del “Decreto semplificazioni” da emanarsi a cura del Governo, con  una sostanziale semplificazione alle procedure riguardanti anche il settore delle gare d’appalto, della gestione degli appalti e delle procedure di semplificazione delle verifiche antisismiche.

Vediamo le principali novità in materia di Gare d’Appalto:

  • Possesso dei requisiti dei concorrenti: sarà effettuato, nelle procedure di scelta del contraente, dalla Stazione Appaltante  ma soltanto dopo l’esame delle offerte economiche e delle offerte tecniche. Per cui le verifiche previste dagli artt. 38 e 44 del D. Lgs 163/06 saranno eseguite dalla Stazione Appaltante ma soltanto sul concorrente risultato primo in graduatoria dopo l’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

La mancata comprova del possesso dei requisiti del concorrente comporterà l’escussione della fidejussione provvisoria e la sospensione da 1 a 3 anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Questo comporterà che  le verifiche previste dagli artt. 38 e 44 del D. Lgs 163/06 saranno eseguite sul concorrente secondo in graduatoria. Tale norma sarà da applicare a tutte le gare i cui bandi o avvisi saranno pubblicati dopo la conversione in legge del Decreto.

  • Semplificazione nelle procedure di affidamento:   pagamenti in favore della Stazione Appaltante da parte del concorrente che, nelle procedure di scelta del contraente, abbia prodotto documentazione incompleta o irregolare, ma essenziale e sanabile con dichiarazioni sostitutive.

Detti pagamenti  sono sanzioni pecuniarie pari al minimo dell’un per mille e pari ad un massimo dell’1 per cento, e comunque non superiore ai 50.000 euro. Tale importi vanno comunque garantiti con polizza fidejussoria seppur provvisoria. Per le irregolarità non essenziali, incompletezza di dichiarazioni non essenziali , diversamente, la Stazione Appaltante non ne richiede alcuna integrazione ne applica alcuna sanzione. Per ogni provvedimento che intervenga in fase successiva alla fase di ammissione, regolarizzazione, o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo della media nelle procedure ne per la soglia di anomalia nelle offerte.

Vediamo le principali novità in materia di Gestione di Appalti Pubblici:

  • Responsabilità solidale negli Appalti:  è la responsabilità che lega l’Appaltatore al subappaltatore nell’ambito del contratto di appalto per i pagamenti relativi a oneri fiscali sui reddito di lavoro  sui versamenti dell’ Iva, ebbene  la stessa è definitivamente cancellata.
  • Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: confluirà nella struttura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, le funzioni dell’Avcp in parte saranno dismesse. In particolare le funzioni consultive e di precontenzioso andranno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vediamo le principali novità in materia di normativa antisismica e verifiche:

  • Antisismica:  semplificazione nelle procedure di interventi semplici e tre livelli di classificazione degli interventi di carattere primario:

1)      interventi di sopraelevazioni o di ampliamenti, con opere strutturalmente connesse , di costruzioni esistenti;

2)      interventi di adeguamento o miglioramento sismico su costruzioni esistenti;

3)      le nuove costruzioni  che richiedono più articolati calcoli e verifiche;

4)       interventi su edifici di intervento strategico.

E gli interventi di carattere secondario:

1)      Le riparazioni e gli interventi su costruzioni esistenti;

2)      Le nuove costruzioni  che non rientrano tra quelli del punto 3) degli interventi primari,

3)      Interventi minori che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  • Silenzio assenso: nel caso di rilascio di provvedimenti , assensi o altro di natura normativa od amministrativa, le amministrazioni di competenza devono rilasciare tali atti nel limite temporale di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi in cui si debba procedere ad un’istruttoria per il rilascio dell’atto sono ammessi ulteriori quindici giorni, al superamento di tali due termini, il parere richiesto, l’assenso o l’autorizzazione o il nulla osta si intende acquisito.

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