L’articolo 33 quater della Legge 221/2012 al comma 1 b), ha introdotto un articolo 237 bis, riguardanti lo svincolo della cauzione per le opere che sono poste in esercizio.
In particolare, si stabilisce che per le opere poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo da almeno un anno, è immediato lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione, fermo restando un 20% di dette garanzie che vanno svincolate all’emissione del certificato di collaudo.
Tale svincolo, si attua anche nei casi in cui sia già decorso il tempo contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo e qualora, quest’ultimo non sia emesso nei termini previsti, ma non per responsabilità ascrivibili all’Appaltatore.
Qualora, la Stazione Appaltante, nell’anno di esercizio, contesti le opere realizzate per vizi di forma o difformità che l’appaltatore non sani entro il termine di un anno, la stessa, comunica l’entità delle somme corrispondenti riguardanti il valore economico del danno per i vizi e le difformità al garante.
Quest’ultimo provvederà a trattenere ill 20% della polizza, e fino all’importo del danno, non renderà esecutivo lo svincolo automatico delle garanzie.
L a presente modifica ,diviene esecutiva per tutti i bandi pubblicati in data successiva all’entrata in vigore della Legge suddetta (Legge 221/2012), ai contratti stipulati dopo la suddetta data, mentre per le procedure senza pubblicazione del bando, vale la data della lettere d’invito inviate ai concorrenti.
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