Con il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 del Ministero dell’Interno, recante Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per cui il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 viene modificato secondo i seguenti presupposti:
–i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento sulla prevenzione incendi di almeno 40 ore;
–I cinque anni decorrono dalla data di iscrizione negli elenchi ovvero dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per inadempienza.
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