mercoledì, Giugno 25, 2025

STAZIONI APPALTANTI: i prezzi delle lavorazioni devono essere aggiornati con i prezzari vigenti

STAZIONI APPALTANTI

Con la Sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania n°3776 del 23.6.2023 è stato ribadita la necessità dell’utilizzo di prezzi aggiornati sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente per le procedure di affidamento pubblicate dalle Stazioni Appaltanti.
I FATTI: sia l’ANCE Campania e l’ANCE Benevento, insieme ad altre società di costruzioni, hanno impugnato ai fini dell’annullamento una procedura di affidamento di un appalto integrato per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di “Fondovalle Vitulanese – lavori di completamento dell’arteria in direzione “Valle Caudina SS. 7Appia” 3° lotto.
In particolare, nel ricorso veniva evidenziato che la Stazione Appaltante aveva assunto a riferimento della procedura di affidamento, di prezzi inferiori rispetto a quelli correnti di mercato, per il calcolo dell’importo complessivo a base d’asta. Non solo, ma ancora più onerosi al cospetto di un quadro politico ed economico internazionale, con esorbitante aumento di prezzi dei materiali da costruzione e dei costi dell’energia per la produzione. Diversamente sono stati utilizzati, per la determinazione dell’importo a a base d’asta, prezzi inferiori rispetto a quelli corrispondenti ad articoli di lavorazioni, riportati nel Prezzario della Regione Campania., er cui i costi dell’intervento risultavano essere sottostimati.
La sentenza del Tar Campania, esaminado la questione ha evidenziato che “……….. dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione……”, e che “ ……… la partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme…..”. ma anche che “…….Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l’obbligo – nelle procedure ad evidenza pubblica – di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un’offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità (cfr. TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621). ………“ Per cui “…….In questo senso, gli appalti devono pur sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabLaddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell’utile stimato, è evidente che l’offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa ilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso”.
Inoltre la Sentenza specifica che “………………risulta illegittimo per violazione del regime ordinario di determinazione dei prezzi a base di appalto come fissato dagli artt. 23, comma 16, 30, comma 1, e 95, comma 1, del D. lgs 50/2016, avendo l’Amministrazione resistente– per il calcolo della base d’asta – assunto a riferimento prezzi significativamente inferiori rispetto ai correnti prezzi di mercato.” Poi che “L’art. 30 d. lgs 50/2016 – in continuità con il previgente codice dei contratti pubblici – ha sancito il principio secondo cui: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” Infatti “………Ai sensi dell’art. 23, comma 16, 3° e 4° periodo, del codice, infatti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”. Pertanto, l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.” La stessa riporta inoltre il riferimento normativo che “…….La sussistenza dell’obbligo in capo alle stazioni appaltanti trova conferma nell’art. 26, comma 4, del codice, ai sensi del quale, conclusa la progettazione, l’Amministrazione, in fase di validazione del progetto, è tenuta a un’ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima dell’avvio della gara, accertandone la regolarità anche per i profili della “coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti” e della “adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati” (26, comma 4, lett. b e lett. h, d. lgs. 50/2016).” E che “…………..la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzari aggiornati, contenenti valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzati dai prezzi non aggiornati soprattutto gli operatori economici più competitivi, perché sopportano i maggiori oneri per l’aggiornamento dei costi del lavoro, per l’investimento, la formazione e così via” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 dicembre 2019. n. 1581).” Inoltre la Sentenza riporta riferimento all’Anac infatti descrive “…………..Giova rammentare che l’ANAC, con Comunicato presidenziale del 17 febbraio 2021 – prima dei noti eventi bellici – ha evidenziato che il progetto va redatto “sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato”. 4.- Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non risponde ai criteri di ragionevolezza la scelta dell’Amministrazione resistente di adottare a base di gara un computo redatto in base al prezzario regionale del 2021 (e ANAS 2021) con evidenti scostamenti rispetto ai prezzi di mercato correnti……”.

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