Pubblicato dal Ministero di Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, il Decreto Ministeriale sui requisiti degli interventi, al fine di catalogare quelli che permettono di godere del bonus del 110% per le ristrutturazioni. Nello stesso si evincono gli interventi realizzabili sulle unità immobiliari singole o plurifamiliari che possono godere del bonus del 110%.
Vediamo in 23 punti quali sono gli interventi:
1. interventi di riqualificazione energetica sia su edifici esistenti ovvero su singole unità già esistenti;
Anche per interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti come i seguenti:
2. su strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali;
3. la sostituzione di finestre e di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
4. la posa in opera di schermature solari
5. le parti comuni di edifici condominiali, clie interessino 1’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
6. parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’ edificio medesimo;
7. interventi di cui ai punti lv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 cìie contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
8. interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 clie contestualiiiente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori
9. le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B;
10. l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate clie interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari clie sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
11. interventi di installazione di collettori solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
12. interventi di installazione di collettori solari;
13. Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
14. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
15. i medesimi interventi di cui al punto precedente, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
16. i medesimi interventi di cui ai due punti precedenti, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifalniliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifainiliari che siano funzionalmente indipendenti;
17. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione;
18. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geoterinici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale;
19. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione;
20. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
21. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
22. 1’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale;
23. l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
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