Il mancato aggiornamento del “costo di costruzione“, da parte dei Comuni, è un danno erariale.
E’ quanto è stato stabilito da una sentenza della Corte dei Conti
Del resto il Dpr 380/2001, prevede all’articolo 16 che “il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione……” e l’esatto computo del contributo dovuto, è direttamente collegato al Permesso a Costruire.
La competenza dell’aggiornamento di tale “costo di costruzione”, è onere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico che dovrebbe provvedere all’aggiornamento di tale costo, mediante la mera applicazione degli aggiornamenti Istat.
Tale operazione, molto semplice, immediata e al di fuori di qualsiasi complessità,viste le modalità di adeguamento, fa si che per la suddetta sentenza, l’eventuale inerzia del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, diventa una vera e propria condotta colposa.