Come prevsto dall’art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento del subappalto, è sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni:
- il contratto di subappalto per le lavorazioni da eseguire deve contenere gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, o ribassati di una percentuale non superiore al 20 per cento;
- il contratto di subappalto deve riportare gli stessi oneri della sicurezza riconosciuti all’appaltatore, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, deve provvedere alla verifica dell’effettiva applicazione mediante il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di quanto indicato al punto 2;
- L’appaltatore è responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza della normativa vigente;
- L’appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, deve inviare copia delle fatture quietanzate da quest’ultimo alla stazione appaltante; diversamente la stazione appaltante sospende il successivo pagamento del s.a.l. all’ la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
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