E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°256 del 2.11.2012 il Decreto Ministeriale 24.9.12, riguardante le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Tale Decreto Ministeriale ha apportato alcune modifiche al precedente Decreto Ministeriale del 22.5.2012 contenente lo stesso oggetto.
Le modifiche alle procedure di certificazione del credito per appalti, sono relative a quanto introdotto dall’articolo 13 bis del D.L. n°52 del 7.5.2012, sempre in tema di materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Una delle più importanti variazioni riguarda il tempo utile in cui va rilasciata detta certificazione del credito per gli appaltatori.
In particolare, passa da 60 giorni a 30 giorni il tempo utile per certificare il credito da parte della pubblica amministrazione, dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Appaltatore.
Qualora, sia superato tale termine e non risultino cause di inesigibilità o di inesistenza del credito, l’Appaltatore può fare istanza di richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Ulteriore novità, è la possibile delega ad una banca o ad altro intermediario finanziario, abilitato dalla vigente normativa, previo mandato dell’appaltatore, a mettere in moto tutte le procedure atte al rilascio della certificazione del credito nonché alla richiesta di nomina del commissario ad acta.
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