E’ quanto sostenuto da una sentenza del Tar per il Lazio il quale ha ribadito l’importanza dell’evidenza degli oneri di sicurezza anche in fase di redazione dell’offerta.
Il ricorrente, escluso da una selezione di gara, per non aver indicato l’importo degli oneri della sicurezza nell’offerta, aveva evidenziato che alcun obbligo di tale rappresentazione era stato inserito sia nel disciplinare di gara che nel bando
La sentenza a tal proposito, ha ribadito che ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), i costi relativi alla sicurezza devono essere congrui.
Questo anche per i servzi e le forniture, inoltre Il comma 3-bis dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) prevede, altresì, che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.
Pertanto il Codice Appalti impone ai concorrenti di evidenziare gli oneri di legge previsti per la sicurezza del lavoro, nella formulazione dell’offerta e di poter valutare anche la congruità dell’offerta e dei relativi costi per la sicurezza.
La mancanza di indicazione nel bando di gara e nel disciplinare, di una prescrizione sull’evidenza degli oneri per la sicurezza non esime dal non indicare quantio previsto nelle norme, per cui l’esclusione della gara si impone poiché l’offerta risulta essere incompleta al fine del controllo della stazione appaltante sull’affidabilità dell’offerta stessa