E’ riportato nell’art 13-ter comma 1 della Legge 134/2012 un aggiornamento a quanto già previsto dalla Legge 248/2006.
Infatti detto comma 1 prevede che nel caso di appalto di lavori o servizi l’appaltatore è corresponsabile in solido con il subappaltat,ore per quanto dovuto da questo ai fini delle trattenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’iva da versare dal subappaltatore in funzione dei corrispettivi pagati, sui lavori oggetto del subappalto.
La responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno, dice la norma, se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
Inoltre l’attestazione dell’avvenuto versamento può essere rilasciata mediante asseverazione
L’appaltatore, da parte sua può, inoltre, provvedere alla sospensione del pagamento fino all’avvenuta dimostrazione del suddetto pagamento.