In particolare è stato completamente riscritto il comma 12 dell’articolo 357, indicando che le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr 34/2000, si intendono per gli importi in esse contenute, valide fino al cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento(Dpr 207/2010).
Diversamente cessano di avere validita’ dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento(Dpr 207/2010) le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonche’ le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A di cui al Dpr 324/2000.
E’ inoltre, stato inserito un comma 12 ter che prevede che le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di
esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del Regolamento Dpr 207/2010
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