Il tetto del 20% per l’iscrizione delle riserve (vedi approfondimento del 18.7.2011 nella sezione Gestione Appalti di questo sito internet) e l’eliminazione delle stesse per i progetti oggetto di validazione ha non poco, allarmato gli Appaltatori a giusta ragione.
Tale normativa , però, non è valida per tutti i contratti stipulati tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, ma ad oggi risulterebbe valida per tutti quei contratti firmati a partire dalla data successiva alla pubblicazione del Decreto Sviluppo in Gazzetta Ufficiale, appunto a partire dal 3 maggio 2011.
Inoltre, a seguito anche delle nuove misure anticrisi, sembra che nulla cambierebbe sul concetto di addebito all’Appaltatore di tutte le maggiori spese sostenute per l’esecuzione dei lavori nel momento in cui il progetto risultasse essere stato validato dalla Stazione Appaltante.
Per cui ad oggi è importante, per l’Appaltatore, valutare determinati costi già in fase di offerta, poiché è facile esporsi a rischi di offerte inique in fase di gara che si ripercuotono inevitabilmente poi sui bilanci della commessa
(Riproduzione riservata)