Tra i quesiti che ci giungono uno molto interessante è quello di un appaltatore che chiedeva un chiarimento se nella perizia di variante è firmato l’atto aggiuntivo o l’atto di sottomissione.
Rivedendo quanto previsto dalla norma in ordine alle varianti in corso d’opera, dobbiamo distinguere due casi in funzione dell’importo della perizia di variante:
- Importo della perizia di variante inferiore al quinto d’obbligo – ovvero di importo inferiore al 20% dell’importo contrattuale – è il caso in cui l’appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni dei lavori previsti dal contratto principale. E’ il caso in cui, l’Appaltatore e la Stazione Appaltante stipulano un atto di sottomissione, la cui firma è dovuta dal primo soggetto.
- Importo della perizia di variante superiore al quinto d’obbligo – ovvero di importo superiore al 20% dell’importo contrattuale – è il caso in cui l’appaltatore è può negoziare a prezzi diversi i lavori oggetto di variante. E’ il caso in cui, l’Appaltatore e la Stazione Appaltante stipulano un atto aggiuntivo al contratto principale.