Ricordiamo che ai sensi della Legge 47/85, sono stati regolamentati i pagamenti sia dell’oblazione che degli oneri concessori e le relative riduzioni, a patto che ricorressero talune fattispecie.
In particolare per l’applicazione delle riduzioni che vedremo di seguito, è importante che ricorrano alcuni requisiti importanti, riguardanti sia le istanze di condono edilizio, ma anche gli immobili oggetto di sanatoria e sono le seguenti:
- Che sia stata fatta richiesta all’atto della domanda delle riduzioni suddette;
- Che il bene oggetto di riduzione non sia stato alienato nei successivi dieci anni dall’atto della domanda;
- Che il richiedente abbia richiesto una sola domanda di condono edilizio;
Vediamo, invece, quali sono le riduzioni previste dalla Legge 47/85 per le relative istanze:
- Riduzione in caso di abuso eseguito per la realizzazione della prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85);
- Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del1977 (legge 47/85);
Vediamo come vanno applicate le suddette riduzioni:
- Riduzione in caso di abuso eseguito per la realizzazione della prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85) – applicazione per i primi 150 mq di superfice oggetto di abuso;
- Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del 1977 (legge 47/85) – applicazione per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso;
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