giovedì, Marzo 28, 2024

COME FARE PER……… la riduzione delle oblazioni nel Condono Edilizio.

 

ouvriers du bâtiment

Ricordiamo che ai sensi della Legge 47/85, sono stati regolamentati i pagamenti sia dell’oblazione che degli oneri concessori e le relative riduzioni, a patto che ricorressero talune fattispecie.

In particolare per l’applicazione delle riduzioni che vedremo di seguito, è importante che ricorrano alcuni requisiti importanti, riguardanti sia le istanze di condono edilizio, ma anche gli immobili oggetto di sanatoria e sono le seguenti:

  • Che sia stata fatta richiesta all’atto della domanda delle riduzioni suddette;
  • Che il bene oggetto di riduzione non sia stato alienato nei successivi dieci anni dall’atto della domanda;
  • Che il richiedente abbia richiesto una sola domanda di condono edilizio;

Vediamo, invece, quali sono le riduzioni previste dalla Legge 47/85 per le relative istanze:

  • Riduzione in caso di abuso eseguito per la realizzazione della prima casa da parte del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85);
  • Riduzione in caso di convenzionamento ai sensi del D.M. 10 del1977 (legge 47/85);

Vediamo come vanno applicate  le suddette riduzioni:

  •  Riduzione      in caso di abuso eseguito per la realizzazione della prima casa da parte      del richiedente o degli aventi diritto (legge 47/85) – applicazione per i      primi 150 mq di superfice oggetto di abuso;
  • Riduzione in caso di convenzionamento      ai sensi del D.M. 10 del 1977 (legge 47/85) – applicazione per i primi 150 mq di superficie oggetto di abuso;

(Riproduzione Riservata)

Leggi anche le sezioni EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI, GARE D’APPALTO, CANTIERE.

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