E’ quanto esposto dalla sentenza 2 dicembre 2015 n. 5468 del Consiglio di Stato sezione V in particolare per quanto previsto ex art. 83, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006 in tema di soglia di sbarramento nelle gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il caso riguarda il ricorso di un’azienda contro una Stazione Appaltante la cui commissione giudicatrice aveva deciso non ammetterla alla fase di valutazione delle offerte economiche per non aver superato, con la sua offerta tecnica, la soglia minima di punteggio prevista dal Disciplinare di gara che prevedeva l’ammissione solo se la valutazione complessiva dell’offerta tecnica avrebbe superato un punteggio di valore tecnico almeno pari a 50/70imi punti.
La ricorrente, in particolare, evidenziava che: “pur rientrando in astratto nella facoltà discrezionale dell’Amministrazione di privilegiare offerte particolarmente apprezzabili,nondimeno, per il fatto di risultare pari a circa il 75% del punteggio massimo conseguibile, e quindi di attestarsi su un livello molto superiore alla sufficienza, doveva essere giudicata illegittima, ponendo uno sbarramento che produceva effetti indebitamente restrittivi della concorrenza…”
Di diversa opinione la sentenza suddetta che ha evidenziato, invece che” Il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che essa – nel contemplare, appunto, il riconoscimento della possibilità per le stazioni appaltanti di fissare per la valutazione delle offerte delle soglie di sbarramento simili a quella in contestazione – denota l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit..
L’Amministrazione ha introdotto nella lex specialis la clausola oggetto di scrutinio,nell’esercizio di uno specifico potere attribuitole dalla legge. Sicché la presente controversia si sostanzia, in pratica, nella verifica dell’appropriatezza -richiesta dalla disposizione testé trascritta- della scelta discrezionale così compiuta. La Sezione ritiene che tale requisito di appropriatezza sia stato rispettato. Nell’introdurre il thema decidendum, va rilevato come la definizione dei criteri da seguire nelle procedure di gara per la valutazione delle offerte dei concorrenti sia rimessa all’apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti. L’Amministrazione dispone, infatti, di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche (cfr. ad es. C.d.S., V, 12 giugno 2013, n. 3239; 22 gennaio 2015, n. 257; 18 giugno 2015, n. 3105)”.
E continuando ha specificando anche che: “Secondo il modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare, la selezione del contraente deriva dal congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi che compongono le offerte secondo parametri di valutazione e ponderazione predeterminati dalla Stazione appaltante in funzione delle esigenze da soddisfare con lo specifico contratto, pur se con il vincolo che i criteri prescelti siano coerenti con le prestazioni che formano oggetto dell’appalto e pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (cfr. l’art. 83 cit., comma 1)”.
E quindi: “ caso concreto risulta del tutto ragionevole, in primo luogo, che la Stazione appaltante abbia configurato la propria procedura di scelta del contraente dando precipuo rilievo all’aspetto qualitativo delle offerte rispetto a quello economico”.
Infine la sentenza specifica che: “Si desume, altresì, come una simile priorità ben potesse logicamente giustificare l’introduzione della «soglia di sbarramento» prevista dal comma 2 dell’art. 83 cit., che si ricollega proprio all’esistenza di un’esigenza specifica di addivenire, ai fini della singola procedura, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato”