Da una recente sentenza del Consiglio di Stato è emerso che per i Consorzi Stabili, nell’ambito delle partecipazione alle gare di appalto, i documenti di partecipazione ed i relativi requisiti, vanno verificati per il solo Consorzio Stabile.
La questione riguardava il quesito legato alla partecipazione alle gare di appalto da parte di un Consorzio Stabile nonché di una consorziata indicata come esecutrice e se quest’ultima doveva possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di gara.
Il Consiglio di Stato nella propria sentenza ha stabilito che i Consorzi Stabili hanno una loro qualificazione per la partecipazione alle gare pubbliche, ed assumo su di loro la responsabilità sia delle qualificazioni possedute, sia dell’esecuzione di quanto previsto in contratto.
Pertanto non ha valenza rilevare in fase di gara che una ditta esecutrice consorziata non abbia la qualificazione, visto che le prestazioni ricadono sul Consorzio Stabile che può scegliere di far eseguire i lavori relativi, ad un’impresa presente nel Consorzio stesso.
Anche la qualificazione Soa per la partecipazione, deve essere posseduta dal Consorzio Stabile poiché è il contraente ed il solo titolare del contratto e per questo va fatto riferimento soltanto alla sua qualificazione.