lunedì, Novembre 4, 2024

VINCIAMO LE GARE: è illegittimo escludere un’impresa che non ha firmato l’offerta in tutte le pagine

Bauplan / Construction plan

Un Consorzio d’Imprese, era stato escluso da una procedura di gara, poiché dagli atti risultava che lo stesso non aveva firmato l’offerta tecnica in tutte le pagine.

Il disciplinare di gara, infatti,  prevedeva che doveva “essere sottoscritta in ogni pagina ed in calce, a pena di esclusione dal titolare, dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura speciale, di cui si allega copia”.

Ma la sentenza Consiglio di Stato ha precisato che introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, autorizza l’esclusione dalle procedura di gara soltanto in presenza: i) di una “causa normativa”, contemplata dalle singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di adempimenti doverosi (Cons. Stato, ad. plen., 6 giugno 2012, n. 21); ii) di una “causa amministrativa”, che rientri nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso art. 46”.

La suddetta Sentenza ha altresì chiarito che:La causa normativa non ricorre, in quanto l’art. 74 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le offerte: i) «hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale» (comma 1); ii) devono contenere, tra l’altro, gli elementi essenziali per identificare l’offerente (comma 2)”.

Pertanto:“La norma in esame, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, deve essere intesa nel senso che è sufficiente che l’offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso”.

Così secondo il Consiglio di Stato: “In definitiva, dunque, la clausola contenuta nel disciplinare di gara in esame deve ritenersi nulla per contrasto con il principio di tassatività contemplato dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006”.

Per cui “La prescrizione in esame è invalida anche per contrasto con il principio del soccorso istruttorio sancito dal primo comma dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 («nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazione appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate»).

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