Importante novità per le gare di appalto di lavori di importo da Euro 1.000.000 a Euro 4.850.000.
Ricordiamo brevemente che la modalità di espletamento di questa tipologia di gara (prezzo più basso) fino a qualche mese orsono era con il massimo ribasso e la verifica delle anomalie.
In cosa consisteva: la graduatoria di gara si componeva attraverso le offerte economiche dei concorrenti, per cui il maggior ribasso sull’importo a base di gara era anche il prezzo più basso, quasi sempre anomalo, per cui la commissione di gara provvedeva a richiedere i giustificativi del prezzo offerto all’impresa.
Oggi con il decreto legge sviluppo n°70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011 n°106, è previsto che le stazioni appaltanti possano applicare fino al 31 dicembre 2013, previo pubblicazione sul bando di gara, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte economiche che abbiano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Tale esclusione non può essere esercitabile qualora il numero dei concorrenti sia inferiore a 5.
Tale modifica diventa di fondamentale importanza per l’economia dei lavori pubblici, visto che la teoria del prezzo più basso e del massimo ribasso aveva portato il mercato delle gare di appalto a ribassi che sfioravano il 50% con grosse ripercussione sia sulla qualità dei lavori e sia sull’economia ed i bilanci delle imprese.
Vedremo se questo deterrente sarà utile alla mitigazione dei ribassi.