martedì, Settembre 26, 2023

GARE D’APPALTO: attenzione alle dichiarazioni sui requisiti ed agli errori materiali, è prevista l’escussione della cauzione provvisoria

E’ tassativo incamerare la cauzione provvisoria presentata in fase di gara ,qualora vi sia l’esclusione del concorrente.

E’ quanto evidenziato da una sentenza del Consiglio di Stato, la n° 4778 del 10 Settembre 2012.

In essa è ribadito il concetto ampiamente previsto dall’articolo 48 comma 1 del D. Lgs 163/06, ovvero che qualora il concorrente non confermi le dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione alla gara o nell’offerta presentata,la Stazione Appaltante, provvede all’esclusione del concorrente, all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Avcp.

E su questo bisogna essere attenti, visto che talvolta anche per un mero errore formale possono essere prodotte dichiarazioni non veritiere.

Tale sentenza ha inoltre ribadito un concetto fondamentale, l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 48 citato, è una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale.

Inoltre, nel caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, tale concetto era ribadito anche nella lex specialis (bando).

Infatti, in tale atto si stabiliva similmente che, ove in sede di verifica dei requisiti non fossero risultate confermate le dichiarazioni rese dai concorrenti, l’Amministrazione avrebbe proceduto alla loro esclusione, all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Autorità.

 

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