
Come previsto dall’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., i raggruppamenti temporanei e mobili, talvolta sono oggetto di contenziosi e di confronto, nelle procedure di affidamento di gare di appalto, tra stazione appaltante, concorrenti e commissioni di gara. Per questo in 7 punti indichiamo i punti esseziali atti a capire il meccanismo di questo istituto che si rileva spesso molto utile e funzionale. Vediamo i suddetti punti:
1. Il raggruppamento di tipo orizzontale, è quello in cui tutte le imprese eseguono prestazioni di tipo omogeneo , inoltreogni impresa è portatrice delle stesse competenze ed è legittimato a partecipare sempre alle gare;
2. Il raggruppamento di tipo verticale è quello in cui l’impresa capogruppo, detta mandataria, esegue le lavorazioni principali, mentre le imprese mandanti eseguono le lavorazioni scorporabili, in tal caso l’impresa mandataria e le imprese mandanti, sono portatrici di competenze diverse, ed è legittimato alla partecipazione alle gare solo se l’ente appaltante ha indicato nel bando di gara le prestazioni scorporabili;
3. Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti;
4. Le lavorazioni sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta;
5. non vi deve essere una perfetta corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione;
6. L’impresa raggruppata che ne è titolare abbia i necessari requisiti di qualificazione quote di partecipazione al raggruppamento;
7. In sede di offerta le imprese raggruppate devono specificare le categorie di lavori o parti che realizzeranno in modo diretto.
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