E’ quanto riportato nella sentenza n° 4578 del 9.9.2014 del Consiglio di Stato.
La sentenza a seguito di un ricorso effettuato contro un raggruppamento di imprese che si era aggiudicato una gara, apportando delle modifiche sostanziali nelle scelte tecniche a quelle che erano le necessità del Committente.
Infatti nelle proposte migliorative, come da perizia tecnica, il raggruppamento aveva modificato non solo le caratteristiche di fondazione di un ponte, ma anche la struttura stessa del ponte andando a variare il progetto definitivo posto a base di gara.
Per cui la sentenza ha chiarito che la proposta :” conteneva un’inammissibile modifica sostanziale del progetto posto a base di gara consistente nell’adozione di un meccanismo di appoggio, anziché ad incastro, con conseguente modifica della larghezza minima dell’arco di punto del ponte (violazione relativa al profilo di intradosso dell’arco definito dalla luce e dalla freccia del progetto posto a base di gara)”.
Chiarendo che “Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: infatti le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione (Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2014, n. 814; 24 ottobre 2013, n. 5160).
E’ stato anche puntualizzato che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto (Cons. St., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4916)”.