Nuovo decreto legislativo 30 giugno 2016 n°126, riguardante l’attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che riguarda le attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività.
Chiaramente non rientrano in tale fattispecie, la disciplina delle altre attività private, non soggette ad autorizzazione espressa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.2 del decreto legislativo 30 giugno 2016 n°126, le amministrazioni statali devono adottare dei moduli unificati nonchè standardizzati che riportino in modo esaustivo, per ogni tipologia di procedimento, i contenuti ed i dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni con la documentazione da allegare.
Nei suddetti moduli sono da prevedersi: la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale del richiedente per le comunicazioni con l’amministrazione .
Inoltre le pubbliche amministrazioni che ricevono le istanze, segnalazioni e comunicazioni, devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli suddetti.
Esse, altresì, devono pubblicare sul proprio sito istituzionale, l’elenco ma anche i dati e fatti oggetto di dichiarazioni sostitutive, di asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari, quali allegati a corredo della segnalazione certificata di inizio attività .
L’amministrazione statale , può richiedere, al richiedente, maggiori informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza tra il contenuto dell’istanza presentata o segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ovvero a quanto indicato e dichiarato.
Vediamo alcuni punti sostanziali che evidenziano in modo esaustivo la procedura di consegna della Scia:
• Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA;
• Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza;
• Della segnalazione e della comunicazione, ne indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza;
• La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione (non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione);
• L’amministrazione che riceve la SCIA, la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti.





La SCIA si deve rendere unica in tutto il territorio nazionale….