Infatti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Per cui come introdotto dal nuovo comma 2 bis : sono realizzabili con segnalazione certificata d’inizio attività con relativo certificato di ultimazione dei lavori a fine lavori redatto da un professionista abilitato.
Sono realizzabili altresì con segnalazione certificata d’inizio attività, le varianti ai permessi di costruire che non comportino variazioni sostanziali, ma che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie.