E’ quanto evidenziato con la Sentenza 4309/2014 del Consiglio di Stato , a seguito di ricorso di un Ente Locale ad una sentenza del Tar Campania, così il CdS ha chiarito che una cosa è il titolo edilizio per l’esecuzione degli interventi di lavoro, altra cosa è il certificato di agibilità che è volto alla verifica dell’igiene, salubrità e sicurezza dell’immobile.
Di seguito alcuni tratti salienti tratti dalla suddetta sentenza.
“3.1. Il Tar ha individuato i seguenti “nodi inevasi” discendenti dalla diffida inoltrata dall’appellata:
a)verifica della eventuale commissione di illeciti edilizi per difformità tra quanto indicato nel progetto
allegato alla Dia e quanto effettivamente realizzato;
b)verifica della possibilità di intervenire in autotutela sulla Dia risalente al 2003, in relazione alla lamentata
idoneità di tale titolo edilizio per la realizzazione delle opere ivi indicate;
c)avvenuta – o meno- formazione del silenzio-assenso sulla domanda di agibilità e possibilità di esercitare
sulla stessa l’autotutela.”
La sentenza continua “Ciò implica peraltro la condivisibilità, di converso, della tesi dell’appellata, secondo cui laddove, in ipotesi, venissero riscontrate le difformità del titolo abilitativo da essa paventate (nel duplice senso della inidoneità di quest’ultimo alla esecuzione delle opere, ovvero dell’avvenuta esecuzione di opere difformi dalla Dia) tale accertamento renderebbe doveroso l’esercizio dell’autotutela anche sul silenzio-assenso formatosi sul certificato di agibilità: effetto questo, non certo precluso dal giudicato formatosi che, si ripete, attiene ad una limitata fattispecie procedimentale.
Per altro verso, come ribadito da recentissima giurisprudenza (Cons Stato Sez. IV n. 1220/2014) non v’è necessaria identità di “disciplina” tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità: i detti diversi provvedimenti qui rilevanti, sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili. Infatti, il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del Testo unico dell’edilizia),mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio”.