mercoledì, Giugno 7, 2023

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il datore di lavoro è responsabile delle attrezzature lasciate da altre Imprese

Kran - nach halbrechts - freigestellt - Illu

 

 

 

 

 

La questione riguarda di un incidente occorso ad un dipendente che ha utilizzato una scala , la quale era priva di requisiti di sicurezza come previsto dalle norme antinfortunistiche. Infatti alla stessa mancavano i sistemi antisdrucciolo nonché i ganci di sicurezza.

Inoltre detta scala era stata lasciata nel magazzino dal precedente ll locatario dell’immobile, non era stata data dal datore di lavoro tra le attrezzature disponibili di cui i9 lavoratori potessero servirsi.

Ma la colpa del datore di lavoro consiste nel non aver segnalato un esplicito divieto di servirsi di setta scala con l’utilizzo ancvhe di segnaletica o cartelli che ne inibissero l’utilizzo

In particolare, la sentenza evidenzia che :”La responsabilità colposa dell’imputata discendeva quindi dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e di averne consentito l’impiego nell’azienda benchè non a norma anziché eliminarla, non apparendo circostanza assolutamente imprevedibile, attesi gli evidenziati riscontri fattuali, che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso. Né era possibile escludersi il nesso di causalità tra le omissioni ascritte all’imputata e l’evento. Il fatto che l’operaio infortunatosi, pur risalendo al medesimo una condotta imprudente ed avventata ( che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un’altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell’azienda”

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here