In giudizio, il ricorso di una società che si è vista richiedere, da un Ente Comunale, un adeguamento degli oneri di urbanizzazione riferiti ad un permesso a costruire rilasciato, alla stessa ricorrente, in data antecedente all’aggiornamento dei suddetti oneri, avvenuti con deliberazione cronologicamente successiva a detto rilascio, seppur con efficacia antecedente al rilascio del suddetto permesso a costruire.
Ebbene, il Tar Lazio, ha evidenziato:
“che non è stata infatti prevista, nel permesso di costruire sopra citato, alcuna successiva rideterminazione dell’importo stabilito al titolo predetto per eventuale conguaglio in relazione a revisione di tariffe.”
Inoltre, precisa la sentenza: “che tale determinazione è in effetti illegittima,…….. , il contributo afferente al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruire di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, in relazione all’aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (v. in termini, da ultimo, CdS, IV,12/6/2014, n. 3009 e cfr. anche in tal senso tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, che ha in specie chiarito come la riliquidazione possa consentirsi solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell’efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d’uso delle opere assentite in origine).