La Sentenza è del Tar Campania sezione distaccata di Salerno ed è la n° 1257 del 2014.
Il proprietario di un fabbricato rurale, da destinare in parte a residenza propria, aveva presentato in data 20.02.2012 istanza, volta al rilascio del permesso di costruire trasmessa al Comune. Mediante richiesta di integrazione documentale, l’ente aveva
comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ritenendo non prodotta la documentazione, circa il rispetto delle distanze tra l’erigendo fabbricato e gli aerogeneratori dei parchi eolici.
Per cui la sentenza chiarisce che” ai sensi del comma 3 dell’art. 20 d. P. R. 380/2001: “Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico – giuridica dell’intervento richiesto”; mentre il comma 8 della stessa disposizione di legge stabilisce quanto segue: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, <ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego>, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”.
Per cui secondo la sentenza: “ Dal combinato disposto delle due norme, testé citate, si ricava agevolmente che:
a) nell’esame di una istanza di p. di c. va valutata “la conformità del progetto alla normativa vigente”; b) l’eventuale diniego esplicito circa l’istanza in questione deve essere “motivato”, “id est” deve spiegare compiutamente le ragioni, per le quali l’istanza non può essere accolta.
Per cui:” Sicché, applicando i superiori principi alla specie, non doveva essere la ricorrente a dimostrare che l’intervento progettato rispettava le distanze dagli aerogeneratori di cui sopra, bensì doveva essere il Comune ad esporre le ragioni, per cui lo stesso intervento violava le predette distanze”.
Per cui richiamando un’altra sentenza la stessa precisa che” In giurisprudenza, cfr. la decisione del T. A. R. Campania Napoli, Sezione Ottava, n. 2438 del 2009, nella cui parte motiva è dato, in particolare, leggere: “Al riguardo, giova rammentare che il provvedimento di diniego del permesso di costruire determina una contrazione del ius aedificandi e, quindi – pur essendo il risultato di un’attività vincolata, consistente nella verifica della conformità o meno dell’intervento edilizio proposto rispetto alla disciplina dettata dalla legge e dagli strumenti urbanistici – necessita di una completa e circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, dovendosi consentire all’interessato di tutelarsi in sede giurisdizionale ovvero di superare, laddove possibile, le ragioni ostative addotte dall’amministrazione mediante una modifica del progetto originariamente elaborato (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 settembre 2006, n. 4655; 18 ottobre 2006, n. 4981; 10 settembre 2007, n. 3149; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983; sez. VI, 12 marzo 2007, n. 1789)”.