Il certificato di agibilità, può essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
Tale certificato può essere richiesto per le singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, e siano certificati gli impianti nonché completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
( Riferimento art. 30 “Semplificazioni in materia edilizia” comma g) del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98)