Per la sentenza del Tar del Lazio n° 5276 del 27 maggio 2013 il titolo edilizio occorrente per una mera recinzione è la Dia
Il suddetto tribunale si è trovato a derimere una questione legata ad un provvedimento di un Comune che intimato ad un privato,la sospensione dei lavori e la conseguente demolizione di opere ritenute abusive.
Il provvedimento è stato motivato mediante la necessità di munirsi di un titolo abilitativo per la realizzazione di opere, nonchè del nulla osta paesaggistico, trattandosi di area assoggettata a vincolo per la tutela delle bellezze paesaggistiche in base al DM 19.10.1977.
La suddetta sentenza, ha dichiarato che “Le opere di recinzione del terreno non si configurano, infatti, come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà”.
Inoltre la sentenza puntualizza che “L’intervento in questione rientra, piuttosto nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., a mente dell’art. 22 del t.u. dell’edilizia, la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previsti dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per l’esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ma con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l’esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività”.
Per cui “Diversamente, è invece richiesto il permesso di costruire quando la recinzione determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, come nel caso di recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o addirittura inferriata sovrastante il muro al quale poi s’incardinano cancelli. Nel caso di specie l’intervento si sostanzia esclusivamente nell’apposizione di una rete metallica con paletti di ferro e senza alcun tipo di opera muraria, con caratteristiche di precarietà e senza trasformazione effettiva dello stato dei luoghi”
Invece per la mancanza di autorizzazione paesaggistica conclude la sentenza:” Ciò premesso, appare irrilevante che la recinzione in esame (costituita, si ribadisce, da una semplice rete metallica e da paletti infissi nel terreno e senza opere murarie) sia stata eseguita senza nulla osta in area vincolata, trattandosi di opera priva di apprezzabile impatto ambientale (cfr., in analoga fattispecie, Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950; T.A.R Campania, Napoli, sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821)”