In breve ricordiamo che la suddetta legge Regionale rimanda al 31.12.2015 la definizione delle pratiche inevase, ricordando che le stesse già dovevano essersi definite entro il 31.12.2006.
Tra le righe la legge regionale suddetta aveva previsto una semplificazione per le istanze inerenti immobili siti in aree sottoposte a vincolo e che non comportano la famosa “inedificabilità assoluta”.
Tale semplificazione prevede che per dette istanze, possa essere rilasciata la concessione in sanatoria, senza la preventiva acquisizione del parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Quando diciamo che non comportano la famosa “inedificabilità assoluta”, si intende che la realizzazione dell’immobile oggetto di sanataoria sia cronologicamente antecedente all’imposizione del vincolo.
Inoltre detta legge regionale ha consentito che nella zona rossa soggetta al rischio Vesuvio, possano essere realizzati interventi di efficientamento energetico ma anche interventi di adeguamento sismico.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale della Campania adducendo la violazione dell’art. 117 della Costituzione nel quale si ribadisce che spetta soltanto allo Stato la legislazione esclusiva sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.