sabato, Aprile 18, 2026

EDILIZIA E NEWS: le agevolazioni sulle ristrutturazioni, chi ne può usufruire?

Una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni, nonchè le parti comuni degli edifici residenziali,  sono detraibili fiscalmente nei seguenti modi:
A) 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
B) 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2018.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’anno, e se inerente lavori su parti comuni  va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione  e che hanno sostenuto la spesa.
Inoltre, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, come detto il beneficio compete la detrazione Irpef spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile però con  riferimento all’anno di effettuazione del bonifico per il pagamento delle lavorazioni .
Il contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Ma chi può usufruire delle detrazioni suddette? Ne possono usufruire:
• proprietari o nudi proprietari ;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o comodatari; 
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; 
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture;
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
•  il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

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