Con la sentenza della Cassazione Penale, sez. III n°37229 dell’8 settembre 2016, SI è chiarito che l’appaltatore che provvede a subappaltare l’esecuzione delle opere, continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica se esercita l’ingerenza nell’ ecuzione dei lavori.
Infatti, avverso ad una Sentenza di un Tribunale, un soggetto era stato ritenuto datore di lavoro e responsabile delle infrazioni alla normativa antinfortunistica, da una visita ispettiva, durante la realizzazione di lavori per un edificio per civile abitazione, nel quale operavano numerose ditte specializzate.
La sentenza dovendo dare un giudizio su chi fosse il reale datore di lavoro a cui dovevano essere contestate alcune violazioni ha puntualizzato che “In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori” (così Sez. 3^ 24.10.2013 n. 50996, Gerna, Rv. 258299): ne consegue che occorre sempre verificare se nell’ambito del contratto di appalto l’appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri”.




