Il Ministero del Lavoro a seguito di un’istanza di interpello da parte dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manufatturiere, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 90 comma 11 del D. Lgs 81/08.
In particolare, per quanto previsto dall’articolo 90 al comma 3 del D. Lgs 81/08 sulla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza dei cantieri, è contemplato l’obbligo per il Committente, di nominare contestualmente all’incarico di progettazione, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, per quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente.
Per cui la Commissione, a tal proposito, ha fornito le seguenti indicazioni: “L’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”
Per cui il committente o il responsabile dei lavori, non è obbligato a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti, ovvero che:
– l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
– l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.