sabato, Settembre 5, 2026

COME FARE PER …..la procedura per disporre la sospensione dei lavori.

In breve, indichiamo i principali passi per disporre la sospensione dei lavori in un cantiere, evidenziando i compiti del Direttore dei Lavori, del Responsabile Unico del Procedimento e dell’ Appaltatore.
Nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i. l’articolo 107 è dedicato appuntoa alla sospensione dei lavori.
Ricordiamo, altresì, che ricorre nei lavori pubblici la sospensione totale dei lavori, qualora ci sia un impedimento temporaneo all’esecuzione dei lavori.
La sospensione lavori può essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento,  per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ( es mancanza  di finanziamenti).
In tutti i casi, il Direttore dei Lavori provvede a redigere un verbale di sospensione dei lavori, nel quale è necessario indicare i seguenti elementi:
Le cause che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
• Lo stato di avanzamento dei lavori all’atto della sospensione dei lavori;
Le opere la cui esecuzione per effetto della sospensione dei lavori rimangono interrotte;
Le eventuali precauzioni e cautele prese per la continuazione di dette opere, alla ripresa dei lavori;
Il calcolo della consistenza delle maestranze presenti in cantiere all’atto della sospensione lavori;
Il calcolo della consistenza dei mezzi d’opera e delle attrezzature presenti in cantiere all’atto della sospensione lavori;
Detto verbale di sospensione dei lavori, è firmato dal Direttore dei lavori, dall’Appaltatore o da un suo Legale Rappresentante, ed è inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data di elaborazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento da parte sua:
Controfirma il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori;

Dispone la ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;
Comunica all’Anac la sospensione dei lavori,  se la stessa supera un quarto del tempo previsto contrattualmente.

L’Appaltatore invece:
• Può richiedere la risoluzione contrattuale senza indennità se la sopensione dura per un tempo maggiore ad un quarto del tempo previsto contrattualmente, o quando superi i sei mesi;
Può redigere contestazioni scritte qualora alla ripresa dei lavori insorgano ulteriori cause di forza maggiore o imprevedibili;
Può redigere contestazioni scritte qualora ritenga le sospensioni illegittime;
• Alla ripresa dei lavori deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel verbale di ripresa dei lavori.

Leggi o scarica il  form del Verbale di sospensione dei lavori

Leggi anche: GESTIONE APPALTI: la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

Leggi anche: COME FARE PER:..eseguire la consegna dei lavori frazionata.

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