Emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.11.206.
Detto decreto, prendendo in considerazione le categorie specialistiche, chiarisce in materia definitiva il meccanismo di delle categorie specilistiche che negli anni ha fatto molto discutere.
In particolare, l’art. 3 dispone i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici che vogliono attestarsi per le opere specialistiche.
Per le categorie OS 11, OS 12A, OS 12B, OS13, OS18A, OS18B, OS21 e OS32 gli operatori economici devono possedere come requisiti indispensabili:
• Proprio personale tecnico specializzato formato ed aggiornato all’esecuzione delle lavorazioni;
• Il possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
Inoltre per le categorie OS13, OS18A, OS18B, e OS32 gli Operatori Economici devono altresì possedere:
• Un adeguato stabilimento adibito alla produzione dei beni inerenti la categoria di lavori, per i quali intendono avere attestazione ed eseguire i lavori.
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