sabato, Aprile 18, 2026

EDILIZIA PRIVATA: la segnalazione certificata di agibilità, sostituisce il certificato di agibilità.

baustelle 2

Con il nuovo D. Lgs.vo  25.11.2016 n°222, l’articolo 24 del DPR 301/2001 e s.m.i. è sostituito da un nuovo articolo 24 che in tema di Agibilità, prevede che,  la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Inoltre, in detta segnalazione, è garantita la la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati . Per cui per l’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia, la segnalazione certificata.
Essa va presentata per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti.
Essa può riguardare anche:
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
• singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La mancata presentazione della segnalazione, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria che va da euro 77 a euro 464.
Ma come va presentata la segnalazione certificata di agibilità?
La segnalazione certificata, va presentata con la seguente documentazione:
1.  attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
2. certificato di collaudo statico ovvero dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
3. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
4. estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
5. dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Leggi anche: EDILIZIA PRIVATA: un riepilogo dei nuovi titoli edilizi variati con il D. Lgs.vo 25.11.2016 n°222.

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