sabato, Aprile 18, 2026

Gare d’Appalto: no al nome del subappaltatore.

chantier

 

 

 

Nessun nominativo di imprese qualora si dichiari di volersi avvalere di subappalto in fase di gara. richiamo all’ dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

E’ quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n°3449 del 7.7.2014, che in una procedura di gara un’Impresa ha opposto un ricorso avverso una Stazione Appaltante, poiché l’aggiudicatario della stessa seppur privo di qualificazione in una categoria specialistica, non aveva provveduto ad indicare immediatamente il nominativo dell’impresa subappaltatrice e la dimostrazione del possesso dei requisiti di quest’ultima.

La suddetta sentenza ha stabilito che” diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, dal combinato disposto degli artt. 37, comma 11, e 118, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non si evince espressamente l’esistenza dell’obbligo del concorrente, che dichiari di voler avvalersi del subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare già in sede di presentazione dell’offerta il nominativo dell’impresa subappaltrice.”

Inoltre” L’affidamento in subappalto (o in cottimo), come espressamente stabilito dal ricordato articolo 118, è infatti sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario,, nel caso di varianti in corso di esecuzione, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare (o concedere in cottimo);

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltato (o del cottimo), alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Continuando” Del resto, va rimarcata la netta diversità della ricordata disciplina del subappalto rispetto a quella contenuta nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, che imponeva fin dal momento della formulazione dell’offerta l’indicazione del nominato dell’impresa subappaltatrice (previsione peraltro soppressa già dall’art. 9 della legge n. 415 del 1998)

Inoltre la sentenza specifica che comunque

“la stessa possedeva la qualificazione sia per la categoria di lavori prevalente (cat. OG3, class. I, qualificazione obbligatoria, importo €. 304.246,30%, pari al 58,97% dell’importo complessivo dell’appalto), sia per l’altra categoria di lavori (cat. OG6, class. I, qualificazione obbligatoria, importo €. 153.731,44, pari al 28,78% dell’importo complessivo dell’appalto), circostanza che determinava  indiscutibilmente la sua qualificazione e la possibilità di partecipare alla gara (senza la necessità di utilizzare la qualificazione dell’impresa subappaltatrice), secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a mente del quale “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categoria scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

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