A seguito di lavori di progettazione ed installazione di un impianto termico, su un edificio, i committenti verificano il non corretto funzionamento dell’impianto e della presunta erroneità del progetto.
Per cui chiamati in causa le varie figure intervenute dal progettista all’Impresa al Direttore Lavori e essendo non chiara la dinamica delle responsabilità si è provveduto alla nomina della CTU.
Il perito ha verificato che “i vizi ed i malfunzionamenti dedotti da parte attrice sono certamente esistenti; ed invero tale esistenza neppure è realmente contestata da parte convenuta e dai terzi chiamati negli atti processuali, atteso che il reale oggetto del contendere è in realtà la quantificazione dei vizi e la loro addebitabilità alle singole parti processuali.”
In particolare” il progettista è certamente il principale responsabile, avendo errato sia inizialmente nel valutare – le potenzialità di picco, sia invernali che estive, relativamente agli alloggi”; sia successivamente nel convalidare “modifiche impiantistiche nella ricollocazione delle motocondensanti esterne in zone non idonee al corretto funzionamento delle stesse”.
E’ responsabile anche “la fornitrice dei generatori a pompa di calore, “per non avere sollevato eccezione di sorta già nel momento in cui, a seguito di sopralluogo effettuato per rilevare le carenze funzionali lamentate, non metteva in evidenza il palese difetto di installazione”
Infine, responsabile è pure il direttore dei lavori “per avere fornito indicazioni sulla collocazione delle macchine esterne in siti incompatibili ad un corretto funzionamento dei macchinari esterne”.
La Sentenza spiega che “Rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008), e che l’obbligazione dell’appaltatore è qualificata, con terminologia forse ora superata ma certamente idonea a lumeggiare il concetto, come di risultato (da ultimo, cfr. Cass. n. 8016/2012).”
“Conseguentemente, l’appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (ex pluribus, cfr. Cass. n. 8016/2012, Cass. n. 6202/2009, Cass. n. 28605/2008, Cass. n. 7755/2007, Cass. n. 6931/2007, Cass. n. 3752/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 12995/2006, 7515/2005, Cass. n. 4361/2005)”.
Ribadendo anche che:” si osserva che il direttore risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto; ma anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, ferma ovviamente la responsabilità del progettista e dell’appaltatore in base a quanto sopra argomentato, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica (cfr. Cass. n. 10728/2008, Cass. n. 15255/2005), fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali.