L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso il Comunicato n. 76 del 19/12/2012 indirizzato alle Soa, ha chiarito su come regolarsi per la valutazione dei certificati di esecuzione lavori riguardanti la categoria OG11, a seguito della scadenza del 4.12.12
Tale comunicato, è stato promulgato a seguito di richieste di parere, pervenute all’Avcp, da alcuni Organismi di Attestazione, in particolare per quanto concerne la possibilità di utilizzare i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11, riemessi ai sensi dell’art. 357, comma 14, del D.P.R. 207/2010
In detto Comunicato, si ribadisce quanto previsto per i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34 del 2000, ovvero che sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento
In via convenzionale, ai sensi del comma comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. 207/2010, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzati attribuendo alle categorie, l’importo delle lavorazioni già eseguite, secondo il criterio delle seguenti percentuali categoria OS 3, 20%; categoria OS 28, 40%; categoria OS 30, 40%
Si ritiene, altresi che la valutazione convenzionale possa essere ammessa solo per le certificazioni di esecuzione lavori relative a lavori eseguiti ,sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati ai sensi del D.P.R. 34/2000 ed emesse entro la data del 04/12/2012, coincidente con la fine del periodo transitorio
Inoltre si precisa che ai sensi del comma 16 dell’articolo 79 del D.P.R. 207/2010 certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11 devono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella predetta categoria e non possono essere oggetto di scorporo a favore delle singole specialistiche.
Solo qualora non risultino utilizzabili dall’impresa ai fini del conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, al fine di evitare la perdita della capacità esecutiva comunque acquisita, i certificati relativi a detta categoria possono essere impiegati al fine dell’attribuzione della qualificazione nelle categorie specialistiche in essi riportate
Per i lavori i cui committenti non sono tenuti all’applicazione del D. Leg.vo 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 si ritiene che il criterio convenzionale previsto dal comma 14-bis dell’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 possa essere applicato anche a tali certificati, emessi da privati, e seppur in assenza di una specifica norma vadano cosi regolati per ragioni di omogeneità e par condicio, per i Cel emessi entro la data del 04/12/2012, che risultino riconducibili alla categoria OG11 come disciplinata dal D.P.R. 34/2000.



