venerdì, Ottobre 2, 2026

Come fare per……: individuare le categorie di qualificazione nei bandi di gara

categorie di qualificazione

Come individuare le categorie di qualificazione nei bandi di gara?
La delibera dell’Anac numero 278 del 7.7.2026, evidenzia com, le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare correttamente, in sede progettuale e in sede di bando di gara, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili. Per l’accesso delle imprese alle procedure di gara, è fondamentale individuare, nel bando di gara, le categorie e le classifiche dei lavori di cui si compone l’intervento. Per cui, si evidenzia che il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, è articolato in categorie di opere generali e specializzate e relative classifiche, è inderogabile da parte della stazione appaltante e del progettista, posto che l’individuazione delle categorie e delle classifiche. Spetta altresì al Progettista individuare le categorie di lavori e le relative classifiche che, la stazione appaltante, deve riportare nel bando di ed alle quali si deve fare riferimento ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Come si scorporano le categorie prevalenti e scorporabili
Inoltre, come prevede l’articolo 40, lettera f), punto 9, dell’Allegato I.7 al Codice, cosi come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (vedi anche pareri MIT n. 2467/2024 e n. 2122/2024), le categorie vanno scorporate quelle diverse dalla prevalente e di valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori messi a gara.
Allo stesso tempo, vanno scorporate anche le categorie di valore pari o superiore a 150.000 euro, per le quali la condizione necessaria è l’esecuzione è ammessa solo da parte di concorrenti che abbiano il possesso di adeguato attestato SOA, e quindi, le stazioni appaltanti, sono tenute ad evidenziare correttamente, in sede progettuale e in sede di bando di gara, oltre alla categoria prevalente, anche le categorie scorporabili.
I subappaltatori e le categorie subappaltabili
Tutto quanto detto, è valido anche per il subappalto facoltativo, per cui come previsto dal comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Legislativo 38/2023, anche per tale tipologia di subappalto è fondamentale essere in possesso di adeguata qualificazione in relazione alle specifiche lavorazioni da eseguire. Direttamente dalle categorie e dalle classifiche individuate nel bando di gara, viene emesso anche il rilascio del certificato di esecuzione lavori per le lavorazioni eseguite e, di conseguenza, per il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA, individuando nello stesso anche le categorie delle lavorazioni affidate in subappalto.
Dalle categorie individuate al certificato di esecuzione lavori
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, dello stesso Allegato II.12, spetta alle SOA verificare “… che nel certificato di esecuzione dei lavori, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A, e quindi, non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Per cui, l’affidatario ed il subappaltatore, non possono ottenere il certificato di esecuzione lavori e, conseguentemente, non possono implementare il loro attestato di qualificazione SOA, qualora il bando di gara non abbia correttamente scorporato le categorie diverse dalla prevalente, nonostante le lavorazioni (appartenenti alla categoria non oggetto di scorporo) siano state materialmente eseguite.
Cosa succede se si omette l’indicazione delle categorie di lavorazioni
L’omessa indicazione, nel bando di gara, di parte delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, quindi, può avere effetti diretti sia sull’adeguata qualificazione degli affidatari e dei subappaltatori, sia sul corretto inserimento di tali categorie nel certificato di esecuzione lavori e, in ultima analisi, sul rilascio dell’attestato di qualificazione SOA. Per cui è fondamentale evidenziare come l’omessa indicazione, nel bando di gara, di parte delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, può comportare effetti diretti sia sull’adeguata qualificazione degli affidatari e dei subappaltatori, sia sul corretto inserimento di tali categorie nel certificato di esecuzione lavori e, sia sul rilascio dell’attestato di qualificazione SOA. L’omessa indicazione, nel bando di gara, di parte delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, quindi, può avere effetti diretti sia sull’adeguata qualificazione degli affidatari e dei subappaltatori, sia sul corretto inserimento di tali categorie nel certificato di esecuzione lavori e, in ultima analisi, sul rilascio dell’attestato di qualificazione SOA.
Il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA
L’indicazione della corretta individuazione nel bando di gara delle categorie di cui si compone l’intervento costituisce, inoltre, attività strumentale necessaria per il successivo rilascio del certificato di esecuzione lavori per le lavorazioni eseguite e, di conseguenza, per il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice, infatti, l’attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti, delle categorie di qualificazione è effettuata con riferimento alle categorie richieste nella lex specialis di gara, “… nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto …”.

La verifica delle SOA
Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, dello stesso Allegato II.12, spetta alle SOA verificare “… che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati …”. In base a tali disposizioni, dunque, l’affidatario ed il subappaltatore non possono ottenere il certificato di esecuzione lavori e, conseguentemente, non possono implementare il loro attestato di qualificazione SOA, qualora il bando di gara non abbia correttamente scorporato le categorie diverse dalla prevalente, nonostante le lavorazioni (appartenenti alla categoria non oggetto di scorporo) siano state materialmente eseguite

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