
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, intitolata “Regolamento dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.” ha emanato il regolamento per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti. In particolare, lo stesso, evidenzia come procedere per la presentazione dell’istanza di qualificazione. La stessa avviene, utilizzando il modulo disponibile sul sito dell’Anac, nella sezione “Qualificazione delle stazione appaltanti”, ed inviandolo all’indirizzo Pec protocollo@pec.anticorruzione.it.
I casi di inammissibilità dell’istanza, possono riguardare la mancata compilazione della domanda nel sistema, la omessa trasmissione del modulo via PEC o, da quando sarà attivo, sul modulo informatico, l’assenza di motivazione ovvero l’omessa approvazione della programmazione degli affidamenti.
Per quanto riguarda invece l’istruttoria, e la valutazione delle richieste le stesse sono valutate con le ragioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento del punteggio minimo di qualificazione, sussistenza dei presupposti legittimanti la qualificazione con riserva, in relazione a fattori già noti (es. costituzione di nuovi enti, riorganizzazioni complesse, transizioni gestionali) o alle circostanze oggettive eccezionali che rendano necessaria la qualificazione con riserva o attività da compiere per migliorare il punteggio rispetto agli ambiti valutati (programmazione, affidamenti, personale, formazione, organizzazione interna, comunicazioni all’Autorità, ecc.), nonché la azioni correttive già intraprese o in corso di attuazione, con relative tempistiche di approvazione. Nell’ambito della procedura di qualificazione, l’Anac, può richiedere per iscritto eventuali integrazioni o chiarimenti. Le sesse dovranno essere integrate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e se la richiesta è documentale, la stessa deve essere integrata entro 30 giorni. In caso di mancato riscontro nei termini previsti, l’istruttoria sarà conclusa sulla base delle informazioni contenute nella domanda
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